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STATUTO dell'Associazione Culturale COMPAGNIA DE CALZA «I ANTICHI» FONDATA DA ZANE COPE - VENEZIA

Articolo 1 – Costituzione, sede e durata:

È costituita, con sede legale in Venezia, Dorsoduro 250, l’Associazione denominata “Compagnia de Calza «I Antichi» Fondata Da Zane Cope - Venezia”. La durata dell’Associazione è stabilita a tempo indeterminato. Il consiglio direttivo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque uffici, agenzie e recapiti, ovvero trasferire la sede sociale nell’ambito del Comune sopra indicato senza che ciò comporti necessariamente la modifica del presente statuto; spetta invece ai soci in assemblea straordinaria decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato nonché istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie.

Articolo 2 – Attività dell’Associazione:

L’Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.Essa opera per promuovere, sostenere e coordinare: 1. la valorizzazione e l’innovazione delle tradizioni e della cultura di Venezia, in città e in rapporto e in confronto alle altre città, nazioni, culture e altri popoli di tutto il mondo; 2. l’ideazione, l’organizzazione, la realizzazione di eventi, feste, spettacoli, manifestazioni, celebrazioni a Venezia e nel mondo con e senza l’ausilio o la collaborazione di artisti e professionisti; 3. la diffusione della cultura attraverso la promozione, il recupero e la creazione di opere dell’ingegno espresso con qualsiasi mezzo di comunicazione (verbale, scritto, figurato, plastico et similia) e realizzate su qualsiasi supporto (cartaceo, elettronico, magnetico, digitale et similia) tramite tecniche passate, presenti e future; attraverso: editoria, mostre, esposizioni, musei, eventi; 4. attività marginali commerciali non organizzate volte al reperimento di fondi per le attività sociali; 5. promuovere periodiche riunioni tra gli associati, momenti ricreativi, somministrare bevande ed alimenti esclusivamente agli associati, organizzare viaggi culturali e qualsiasi iniziativa che contribuisca al raggiungimento dello scopo sociale. L’Associazione potrà ricevere contributi e sovvenzioni di ogni genere da Enti pubblici e privati, potrà svolgere attività di tipo economico e finanziario che saranno ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale. A tal fine potrà raccogliere contributi pubblicitari, organizzare ogni tipo di manifestazioni e convegni, nonché corsi, singole lezioni tecniche e pratiche o conferenze e incontri anche a pagamento rivolti a tutti coloro che vogliano avere un approccio con le tradizioni e la cultura veneziana. L’Associazione nell’espletamento di tali attività può avvalersi di collaboratori, professionisti e società esterne e non necessariamente associate. L’Associazione potrà inoltre associarsi con altri comitati od associazioni aventi oggetto sociale analogo od affine per ottenere il raggiungimento dell’oggetto sociale. Le attività dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili delle persone.

Articolo 3 – Associati:

Il numero dei soci è illimitato. Può essere socio qualsiasi persona fisica, senza distinzione di nazionalità, sesso, età o religione, che sia in possesso dei diritti civili, che abbia compiuto il sedicesimo anno di età; in questo caso la domanda dovrà essere controfirmata dall’esercente la potestà parentale, che rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne, però non ha diritto al voto. I soci sono tenuti, in caso di motivata richiesta, a collaborare per la realizzazione degli scopi dell’Associazione. Può altresì divenire socio dell’Associazione qualsiasi altro Ente o Società, tramite il proprio legale rappresentante o un delegato (che non risulti socio dell’Associazione a titolo individuale) che sia interessato all’attività dell’Associazione stessa. L’Associazione è una organizzazione collettiva aperta e dunque nuovi membri possono aggiungersi ai preesistenti, senza che ciò implichi una modifica del presente statuto.

Articolo 4 – Ammissione dei soci:

Chi intende essere ammesso come socio, dovrà farne richiesta scritta, comunicando le complete generalità (data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo di residenza) al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi sociali. Sull’ammissione a socio delibera entro trenta giorni il Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno il 50% (cinquanta per cento) più uno dei componenti. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’assemblea ordinaria. Nel caso di diniego all’ammissione, la quota versata non potrà essere trattenuta dall’Associazione, salvo consenso prestato per iscritto dal richiedente e verrà, quindi, restituita. Nel caso che la domanda venga respinta l’interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncia in via definitiva la prima assemblea ordinaria. Le dimissioni da socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo e sono consentite a qualsiasi socio e in qualsiasi momento. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. In base alle disposizioni del D.Lgs.196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previo assenso scritto del socio; il diniego va motivato. Tutti i soci hanno diritto ad una tessera, che sarà rilasciata dal Presidente o dal Segretario dell’Associazione.

Articolo 5 – Diritti dei soci:

I soci hanno diritto di usufruire dei servizi dell’Associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni promosse dall’Associazione stessa, a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifiche delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti, godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

Articolo 6 – Doveri dei soci:

Ciascun socio è tenuto a versare la quota associativa annuale, all’osservanza dello statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali, comprese eventuali integrazioni della cassa sociale attraverso versamento di quote straordinarie, a svolgere la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario, gratuito e senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate al momento dell’assunzione della carica di socio o al momento dell’organizzazione dell’evento, tenere una condotta verso gli altri aderenti e all’esterno dell’Associazione, animata da spirito di solidarietà ed attuata con correttezza, buona fede, onestà, rigore morale, nel rispetto del presente statuto, delle linee programmatiche emanate e delle leggi vigenti. I soci sono tenuti a versare la quota annuale associativa stabilita e eventuali contributi in funzione dei programmi di attività. I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’eventuale iscrizione da parte dei nuovi soci. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e approvata dall’assemblea e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili. Tutti i soci devono essere iscritti in apposito registro, definito libro soci, tenuto aggiornato dal Segretario dell’Associazione.

Articolo 7 – Recesso - Esclusione dei soci:

La qualifica di socio si perde per dimissioni, esclusione o a causa di morte. Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio: - che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti interni o delle deliberazioni adottate dagli organi sociali; - che in qualunque modo arrechi danni morali o materiali all’Associazione, che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione; - che si renda moroso del versamento del contributo annuale per un periodo superiore a sei mesi dall’inizio dell’esercizio sociale. Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera raccomandata a/r e devono essere motivate. Il socio interessato al provvedimento potrà ricorrere contro il provvedimento entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione per chiedere la convocazione dell’assemblea dei soci, organo che delibera in merito, al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione. I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 8 – Patrimonio sociale:

L’Associazione trae i mezzi per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività: - dalle quote associative versate annualmente dagli associati; - da donazioni, elargizioni, lasciti e contributi di persone, società, enti pubblici e privati nazionali e internazionali; - dai proventi di iniziative attuate o promosse dall’Associazione; - dai contributi straordinari deliberati dal Consiglio Direttivo relativi all’adesione di particolari iniziative sociali; I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci deceduti, receduti o esclusi non saranno rimborsati. La quota o contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili. Il fondo comune non sarà mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’Associazione, né all’atto del suo scioglimento. In attuazione della legge 662/1996 e del relativo decreto di attuazione approvato dal Consiglio dei Ministri il 14 gennaio 997, della legge 133/1999 e successive integrazioni e modificazioni: - è fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; - è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’Associazione, in caso di scioglimento per qualsiasi causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità o beneficenza, sentito l’organo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 662/1996 e salvo diversa destinazione della legge.

Articolo 9 – Esercizio sociale - Bilancio preventivo e consuntivo:

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre e presentare all’assemblea dei soci per l’approvazione il bilancio preventivo e i conto consuntivo entro il trenta di aprile di ogni anno, con voto palese e con le maggioranze previste dallo statuto. Sia il bilancio preventivo è depositato presso la sede sociale almeno venti giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni associato. Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 10 – Organi sociali:

Sono organi sociali dell’Associazione: - l’Assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - Il Presidente. Tutte le cariche sociali hanno carattere di volontarietà e non possono essere remunerate, sono quadriennali e rinnovabili senza limitazioni di tempo.

Articolo 11 – Assemblea dei soci:

L’assemblea si riunisce in sedute ordinari e straordinarie. È di competenza dell’assemblea ordinaria: - l’approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale; - l’approvazione del conto consuntivo, la destinazione dell’avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione; - la nomina del Presidente e dei membri del Consiglio Direttivo; - l’approvazione dei regolamenti interni, la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo. È di competenza dell’assemblea straordinaria: - la modifica dell’atto costitutivo e dello statuto dell’Associazione; - lo scioglimento dell’Associazione, la nomina, la revoca e i poteri dei liquidatori. L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura dei disavanzi, per la programmazione delle attività sociali dell’anno successivo. L’assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo mediante avviso da inviare ai soci e da pubblicare nell’albo della sede dell’Associazione almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza oppure tramite posta elettronica, fax, raccomandata o altro strumento di comunicazione o ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare da almeno un decimo degli associati. L’assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo, oppure per domanda sottoscritta da tanti soci che rappresentino non meno dei due quinti degli iscritti nel rispetto delle modalità e dei tempi previsti per la convocazione dell’assemblea ordinaria.

Articolo 12 – Validità dell’assemblea:

L’assemblea ordinaria è valida qualunque sia l’oggetto da trattare: - in prima convocazione quando è presente, anche per delega, la maggioranza dei soci iscritti al libro soci; - in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta di voti dei soci presenti o rappresentati. L’assemblea straordinaria è valida: - in prima convocazione quando è presente, anche per delega, i due terzi dei soci iscritti al libro soci; - in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. L’assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi. Il presente statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, il regolamento interno e con la legge italiana. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 13 – Svolgimento dei lavori dell’assemblea:

L’assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età presente nel Consiglio Direttivo. Il Presidente dell’assemblea nomina, fra i soci, un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità della convocazione e della costituzione dell’assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Dell’assemblea viene redatto un verbale nell’apposito libro dei verbali delle assemblee che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. Ogni socio avente diritto di voto può rappresentare in assemblea per mezzo di delega scritta non più di un associato; il Presidente e gli altri membri il Consiglio Direttivo non possono detenere deleghe. Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Articolo 14 – Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo (Priorato) è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri eletti dall’assemblea. Il Presidente e i consiglieri debbono essere scelti tra i soci. Al Consiglio Direttivo si affiancano i Priori Onorari (titolo onorifico a vita per i precedenti presidenti benemeriti dell'Associazione). Nella sua prima adunanza il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario, cariche che possono essere anche ricoperte da un’unica persona (Camerlengo). Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione e la tenuta dei libri sociali, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant’altro il Consiglio Direttivo intenda affidargli. Il Consiglio Direttivo può inoltre delegare alcune delle sue attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti riuniti in apposito comitato di gestione. Il Presidente (Gran Priore), il Vicepresidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili. I Priori Onorari, che si affiancano al Consiglio Direttivo, restano in carica a vita. Se un consigliere si dimette o viene a mancare, al suo posto viene sostituito con il primo dei non eletti e resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo. I membri del Consiglio Direttivo assenti per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio, senza giustificato motivo, decadranno automaticamente dal loro incarico e ad essi subentreranno nell’ordine i primi non eletti, che dureranno in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 15 – Convocazione del Consiglio Direttivo:

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente ogni volta che si ritenga necessario e comunque non meno di una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo ed all’ammontare della quota sociale o dietro richiesta motivata di almeno due consiglieri. La convocazione è fatta tramite avviso da inviare a mezzo lettera, posta elettronica ovvero messaggio sms almeno sette giorni prima di quello fissato per l’adunanza oppure tramite affissione nella bacheca dell’Associazione. Nei casi di urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telegramma almeno due giorni prima. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti ovvero in mancanza di una convocazione ufficiale, anche quando sono presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti alla riunione; in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente e vengono prese per alzata di mano. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente. Le riunioni sono pubbliche e le decisioni sono inappellabili. Qualunque socio può partecipare alle riunioni, chiedere la parola ed esprimere il suo pensiero. Per ogni seduta viene redatto un verbale riportato nell’apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 16 – Attribuzioni al Consiglio Direttivo:

Al Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta al Consiglio, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo: - la gestione dell’Associazione e quindi redigere i programmi dell’attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea dei soci; - il reperimento dei fondi per il raggiungimento dei fini associativi; - deliberare sull’ammissione, sospensione e esclusione degli associati; - convocare l’assemblea e curare l’esecuzione delle delibere assembleari; - predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario, nonché la relazione di accompagnamento, per l’approvazione dell’assemblea; - nominare eventuali comitati per lo studio e la realizzazione di iniziative specifiche; - favorire la partecipazione dei soci all’attività dell’Associazione; - deliberare su ogni questione di rilevante interesse per l’Associazione e stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; - predisporre il Regolamento interno dell’Associazione; - affidare, con apposita delibera, deleghe speciali ai suoi membri; - istituire o sopprimere ovunque uffici, agenzie e recapiti ovvero trasferire la sede sociale nell’ambito del comune di Venezia.

Articolo 17 – Presidente (Gran Priore) del Consiglio Direttivo:

Il Presidente viene eletto dall’assemblea ordinaria e rimane in carica come il Consiglio Direttivo per quattro anni, fino all’elezione di un nuovo Presidente. Compiti del Presidente: - dirige l’Associazione e ha la rappresentanza a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio; - ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali; - spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; - sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio; - è responsabile degli obblighi di sicurezza; - può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Al Presidente è attribuito il potere di ordinaria amministrazione, a titolo esemplificativo: - riunisce il Consiglio Direttivo, convoca l’assemblea dei soci e cura l’ordinaria attività dell’Associazione; - presiede le sedute del Consiglio Direttivo, nonché le assemblee dei soci; - ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio; - spetta la firma degli atti sociali. In assenza del Presidente i suoi poteri sono svolti dal Vicepresidente, In caso di dimissioni o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo convocherà l’assemblea dei soci la quale procederà alla nuova elezione. Il Presidente così eletto dura in carica fino alla nuova elezione dei componenti del Consiglio Direttivo.

Articolo 18 – Cariche sociali e quote sociali:

Le cariche sociali e gli incarichi sono esercitati a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute nell’interesse dell’Associazione, comprovate da idonea documentazione.

Articolo 19 – Revisione dello statuto e scioglimento:

Per la revisione o modifica del presente statuto, per lo scioglimento dell’Associazione per la nomina dei liquidatori, decide l’assemblea dei soci in seduta straordinaria, con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati aventi diritto al voto. La destinazione dell’eventuale saldo attivo della liquidazione, come pure il patrimonio residuo non dismesso, dovranno essere destinati ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, come indicato all’art. 8.

Articolo 20 – Rinvio alle norme generali:

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono in quanto applicabili le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto e approvato dall'Assemblea Straordinaria dell'Associazione Culturale Compagnia de Calza «I Antichi» Fondata da Zane Cope Venezia in data 30 settembre 2014 come da verbale allegato. Questo Statuto è composto di venti articoli disposti su quattro pagine.

il presidente Luca Colferai il segretario Carlo Bullo

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL’ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DI CALZA «I ANTICHI» FONDATA DA ZANE COPE - VENEZIA

Oggi 30 (trenta) settembre 2014 (duemilaquattordici), giusta convocazione del 9 (nove) settembre c.a., in seconda convocazione , nella sede della ASSOCIAZIONE CULTURALE COMPAGNIA DI CALZA «I ANTICHI» FONDATA DA ZANE COPE - VENEZIA, in Venezia, sestiere Dorsoduro n. 250, alle ore 19:15, si è tenuta l'assemblea staordinaria per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO: Adeguamento dello statuto al Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (supplemento ordinario alla G. U. n. 1 del 2 gennaio 1998).

Assume la Presidenza il Priore Luca Colferai, che chiama alla funzione di segretario il socio Carlo Bullo, constata per appello che sono presenti i soci: Daniela Barovier, Roberto Bianchin, Carlo Bullo, Lucas Carl Christ, Virginia Cianchini, Aldo Colferai, Luca Colferai, Bruno Dolcetta, Silvia Gatto, Joanna Aska Jez, Giovanni Matteucci, Carlota Mingolla, Lisa Scalco, Cleonice Silvestri, Judith Souza Bomfin, Cristina Varoli Goncalves, Zanzorzi Zancopè, Paolo Zennaro. Assenti: Giorgio Bertolizio, Sandro Bottega, Jacopo Bullo, Alessandro Burbank, Pippo Casellati, Sebastiano Casellati, Silvio Giulietti, Valentina Recchia, Vera Storani, Silvana Vianello. Per delega di assenti: Pippo Casellati a Judith Souza Bomfim, Silvana Vianello a Cleonice Silvestri; che l'assemblea è stata regolarmente convocata nei termini, e con essa comunicato l'ordine del giorno; chiede al segretario di verbalizzare, e dichiara validamente costituita questa asssemblea.

Prende la parola il Presidente e da lettura integrale dello statuto con le modifiche per adeguamento di legge. Dopo aver dato lettura dello statuto e delle modifiche ad esso apportate, sentiti le argomentazioni sull'ordine del giorno, chiede il voto dell'assemblea, che DELIBERA di approvare l'ordine del giorno, che viene approvato con: Voti 18 (diciotto) presenti, 2 (due ) per delega, 1 (uno) per delega palese assembleare di Lucas Carl Christ a Zanzorzi Zancopè, seguito impedimento, per cui totale 21 (ventuno); - voti 0 (zero) astenuti; voti 0 (zero) contrari; chiede che anche l'approvazione venga messa a verbale.

Prende la parola il socio Compagno di Calza e Priore Onorario della stessa, Roberto Bianchin, il quale propone che alle adunanze del Consiglio Direttivo, statutariamente composto da 5 (cinque) membri nominati dall'assemblea, vengano chiamati a presenziare tutti i soci Priori Onorari, per affiancare saggiamente il lavoro del Consiglio stesso, chiaramente in assenza di incompatibilità di carica. Il Presidente fa presente che la mozione, pur non attenendosi alla discussione dell'ordine del giorno, debba essere presa in giusta considerazione, per l'esperienza dei Priori Onorari, acquisita durante i passati priorati, e rivolgendosi ai presenti chiede la validità. L'assemblea recepisce la mozione del socio Roberto Bianchin, e concorda all'unanimità della necessità avvisata. Il Presidente prende atto e chiede che venga messa a verbale.

Ringraziando i presenti, constatando che l'ordine del giorno è esaurito, il Presidente dichiara regolare e valida la votazione, comunica altresì ai presenti ai presenti che verrà convocata, entro il mese di ottobre del corrente anno, una assemblea ordinaria dei soci per la nomina del Consiglio direttivo, e l'esamina degli impegni prossimi a scadere.

Letto, sottoscritto ed approvato il presente verbale, alle ore 20,36 viene dichiarata conclusa l'assemblea straordinaria.

Il Presidente Luca Colferai Il Segretario Carlo Bullo